Con
interrogazione dell’8.10.2013, rivolta al Sindaco del comune di Erchie, il
consigliere comunale di opposizione dott. Polito Giuseppe, sul presupposto di una effettuata illegittima erogazione di fondi al personale
dipendente, ha chiesto di conoscere i criteri adottati per la quantificazione
dei fondi incentivanti, relativi agli anni 2012 e pregressi.
Nella
successiva risposta il Sindaco e vice sindaco hanno motivato la propria
condotta sul rispetto degli articoli 26 e 27 del vigente Regolamento comunale,
a suo tempo approvato dal cessato comitato di controllo.
La
motivazione giustificativa addotta è apparsa al consigliere richiedente
insoddisfacente, inconcludente e contra legem perché basata su una interpretazione
estensiva degli stessi articoli 26 e 27 e sull’erroneo presupposto che il
Regolamento comunale, a suo tempo, avesse acquisito il visto di legittimità del
comitato di controllo.
L’insoddisfacente
riscontro fonda le proprie ragioni su due ordini di motivi: il primo su di una
espressa volontà chiaramente contra legem , il secondo perché una norma
regolamentare, anche se approvata da un Organo di Controllo, non può mai
sovrastare altra norma di carattere prevalente.
Nel
caso in questione la materia è regolata da disposizioni legislative e contrattuali
ben definite e pertanto inderogabili. Infatti l’art. 4 comma 3 del CCNL/2001 ha
specificato che tra le cosiddette risorse aggiuntive, in cui rientra l’istituto
in discussione, devono considerarsi ricomprese anche quelle derivanti
dall’applicazione dell’art. 3, comma 57 della legge n. 662/1996 e dell’art. 59,
comma 1 lett p del D. Lgs n. 446/1997, relative al recupero ICI.
I riferimenti legislativi
sopra elencati enunciano specificatamente il riferimento esclusivo alle sole
risorse connesse al tributo ICI
evaso, accertato e riscosso.
Nessuna
altra interpretazione, volta all’estensione dell’ambito di applicazione della
disciplina contrattuale, può e deve essere data e che, diversamente, sarebbe
priva di ogni fondamento.
Indubbio,
allora, che l’operato dell’Amministrazione, nell’aver quantificato il fondo
incentivante su tutti i tributi comunali e non sui soli introiti del recupero
ICI, risulta inficiato nella legittimità
ed effettuato in violazione dei principi che regolano la disciplina in materia.
L’aver
costituito il fondo incentivante con tale estensiva interpretazione e con tali
illegittimi criteri, ha costituito un grave danno erariale ed un grave
nocumento per le risorse del comune di per se già gravate da ingenti altre
difficoltà economiche.
Si
è trattato di una scelta produttiva di danno e fortemente lesiva degli
interessi del Comune.
Dott.
Giuseppe Polito Consigliere comunale di opposizione
Sezione
SEL di Erchie

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